Abusivo esercizio di una professione
L'abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano.
Precetto
Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.[1]
Si deve ritenere colpevole di abusivismo:
- chi non è stato abilitato
- chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo
- l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso
- il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.
Il prestanomismo è una forma di abusivismo: a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza.
Testi normativi
- Codice penale italiano
Note
- ^ www.studiocastaldi.it
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
Collegamenti esterni
- Giurisprudenza sull'esercizio abusivo della professione medica, su dirittoplus.it.
V · D · M | |
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Delitti dei pubblici ufficiali | Peculato (art. 314) · Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter) · Concussione (art. 317) · Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 320) · Induzione indebita (art. 319 quater) · Istigazione alla corruzione (art. 322) · Abuso d'ufficio (art. 323) · Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325) · Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326) · Rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328) · Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) · Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334) · Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) |
Delitti dei privati | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336) · Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337) · Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis) · Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338) · Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340) · Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis) · Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342) · Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343) · Millantato credito (art. 346) · Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) · Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347) · Abusivo esercizio di una professione (art. 348) · Violazione di sigilli (art. 349) · Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351) · Turbata libertà degli incanti (art. 353) · Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) · Astensione dagli incanti (art. 354) · Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355) · Frode nelle pubbliche forniture (art. 356) |